Ordinanza sindacale n. 23 del 14/04/2020 Prot. n. 3132 del 14/04/2020
Ordinanza sindacale n. 23 del 14/04/2020
Prot. n. 3132 del 14/04/2020
MISURE CAUTELARI VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA
COVID-19
IL SINDACO
Premesso che:
In data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per se mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Diversi e numerosi sono stati i provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e dal Presidente della Regione Campania, con i quali sono state
adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del predetto
virus, sempre più stringenti;
Visti in particolare:
il DPCM 1 marzo 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020 n.
6, sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui
all’allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio
nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e
prevenzione sull’intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei
provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso
DPCM 1 marzo 2020;
il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il DPCM 9 marzo 2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge
23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” applicabili all’intero territorio
nazionale;
il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale;
l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020 in
tema di limitazione dello spostamento delle persone fisiche;
Comune di Roccarainola
Provincia di Napoli
il DPCM 22 marzo 2020 ““Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale;
il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 in tema di spostamento
delle persone fisiche da e per l’Italia;
il DPCM 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
l’Ordinanza n. 15 del Presidente della Giunta Regionale della Campania recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
l’Ordinanza n. 23 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con cui si
prorogano fino al 14 aprile 2020 le misure urgenti di prevenzione del rischio di
contagi di cui all’Ordinanza n. 15/2020 in tema di limitazione della circolazione delle
persone;
il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo
2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
l’Ordinanza n. 32 del Presidente della Giunta Regionale della Campania del
12/04/2020 con cui si prorogano fino al 3 maggio 2020 le misure adottate con le
ordinanze n. 19/2020 con precisazioni, n. 20/2020 con relativo chiarimento n. 10, n.
21/2020, n. 23/2020, n. 24/2020 con ulteriore previsione, n. 25/2020 con ulteriori
previsioni.
Considerato che:
il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria
locale, è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti;
Dato atto che:
con decreto sindacale prot. n. 2426 del 16/03/2020 è stato istituito il Centro
Operativo Comunale (COC) al fine di fronteggiare l’emergenza in parola sul
territorio comunale;
Atteso che:
l’epidemia da COVID-19 desta forte preoccupazione in ragione dei livelli allarmanti
di diffusione e gravità del virus sull’intero territorio nazionale e regionale;
tutte le misure adottate a livello nazionale e regionale sono finalizzate alla
prevenzione del rischio di contagi oltre che di contenimento dello stesso;
Comune di Roccarainola
Provincia di Napoli
i dati diffusi dall’Unità di crisi della Regione Campania registrano, dopo un
momentaneo arresto dell’incremento dei casi di contagio, un nuovo aumento degli
stessi;
Ravvisata:
la necessità ed opportunità di confermare misure idonee a contenere il rischio
contagio da COVID-19 anche al fine di non vanificare gli effetti ed i risultati ad oggi
ottenuti;
Viste:
le precedenti proprie ordinanze n. 7 del 9 marzo 2020, n. 8 del 11/03/2020, n. 10
del 20/03/2020, n. 14 del 22 marzo 2020 e n. 17 del 3 aprile 2020, in materia di
contenimento del rischio contagio COVID-19;
Considerato che:
anche sul territorio comunale di Roccarainola, purtroppo, si sono verificati casi di
persone positive al COVID-19 e/o di persone che sono state in contatto con altre
delle quali è stata accertata la positività, per loro stessa ammissione e
comunicazione;
pertanto, era reale il possibile rischio di contagio per una moltitudine di persone
della nostra comunità;
era opportuno adottare misure per prevenire l’insorgenza di possibili focolai di
contagio sul territorio comunale e non divenire come alcune zone del Nord Italia
dove, come ampiamente mostrato dai mass-media e dalle misure adottate, il
numero di contagiati si è rilevato alto, determinando emergenze nell’ambito
sanitario per le difficoltà a reperire posti per ricoveri ed attrezzature per la cura dei
malati e dove vi è stato, purtroppo, un elevato numero di morti;
per i motivi avanti detti sono state adottate le ordinanza n. 14/2020 e n. 17/2020 con
le quali, in breve, era stato disposto, per il periodo dal 23 marzo 2020 al 14 aprile
2020, che:
a) i supermercati e gli altri esercizi di vendita di generi alimentari e di prima
necessità, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, ed i tabacchini, dopo
una prima restrizione fino alle ore 19:00, potessero osservare il loro normale
orario di apertura e chiusura, fermo restando la chiusura per l’intera giornata
della domenica;
b) che gli stessi rispettassero l’obbligo di ingresso contingentato;
c) l’approvvigionamento dei generi alimentari, beni di prima necessità e tabacchi
fosse effettuato dai cittadini a giorni alterni rispettando un apposito calendario;
le citate ordinanze sindacali n. 14/2020 e 17/2020 sono state ampiamente condivise
dai Carabinieri Stazione di Roccarainola e dal Comando VV.UU. di Roccarainola in
quanto avrebbero potuto, come poi si è effettivamente verificato, meglio e più
efficacemente svolgere le operazioni di controllo sul territorio comunale circa
Comune di Roccarainola
Provincia di Napoli
l’osservanza delle disposizioni nazionali, regionali e locali, come raccomandato dal
Presidente della Giunta Regionale della Campania in particolar modo con
l’ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020;
Rilevato che:
dal monitoraggio dei dati trasmessi dall’ASL Na3 Sud è emerso che è scongiurato,
al momento, il temuto possibile verificarsi di altri casi di positività sul territorio
comunale, oltre quelli già noti e per i quali sono stati adottati i provvedimenti dovuti,
e scongiurato, quindi, l’insorgenza di un focolaio che avrebbe determinato
l’adozione di misure di contenimento dello stesso ben più stringenti di quelle
adottate;
Considerato che:
tutte le misure adottate a livello nazionale e regionale rimarcano l’estrema
importanza del distanziamento sociale, quale misura idonea a combattere
efficacemente la diffusione del contagio da COVID-19;
Ritenuto che:
quanto sopra rilevato e considerato, induce a non mantenere, al momento,
particolari misure restrittive e, quindi, potersi consentire l’approvvigionamento dei
generi alimentari, beni e prodotti di prima necessità, dei tabacchi e degli altri beni di
cui è stata liberalizzata la vendita con il richiamato DPCM 10 aprile 2020, in modo
giornaliero e non a rotazione per fasce di popolazione, fermo restando l’ingresso
contingentato agli esercizio commerciali e l’obbligo di indossare i dispostivi di
sicurezza quali maschere e guanti oltre che osservare la distanza interpersonale
minima di metri 1 (uno)
Effettuato
Il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una
ragionevole ponderazione e valutazione degli stessi, anche con i titolari delle attività
commerciali coinvolte e site sul territorio comunale,
Atteso che:
il DPCM 1 aprile 2020 ha disposto, in sostanza, che l’efficacia delle disposizioni
adottate in precedenza sono efficaci fino al 3 maggio 2020;
è opportuno, quindi, limitare alla data del 3 maggio 2020 l’efficacia delle misure di
cui alla presente ordinanza;
Richiamati
Gli articoli 50 e 54 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000
ORDINA
Comune di Roccarainola
Provincia di Napoli
Per tutto quanto in premessa detto e che qui si intende riportato, a tutela della salute
pubblica nonché della pubblica e privata incolumità, a far data dal 15 aprile 2020 e fino al
3 maggio 2020, salvo diversi e successivi provvedimenti, in coerenza e ad integrazione di
quanto già disposto, con i propri rispettivi atti, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dal Presidente della Regione Campania:
1) È consentito l’approvvigionamento dei generi alimentari, beni e prodotti di prima
necessità, dei tabacchi e dei beni di cui è stata liberalizzata la vendita con il DPCM
10 aprile 2020 in modo giornaliero;
2) E’ obbligatorio accedere agli esercizi commerciali muniti dei dispositivi di protezione
quali mascherine e guanti;
3) è consentito lo spostamento pedonale o veicolare sul territorio del Comune di
Roccarainola esclusivamente per comprovate situazioni di necessità, e per il tempo
strettamente necessario, ovvero per esigenze lavorative ovvero per motivi di salute.
Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle
persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il
tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria
residenza, domicilio o dimora;
4) è consentito lo spostamento pedonale o veicolare sul territorio comunale per
l’approvvigionamento dei generi alimentari, beni e prodotti di prima necessità, dei
tabacchi e degli altri beni di cui è stata liberalizzata la vendita con il DPCM 10 aprile
2020 per una sola volta al giorno
DISPONE
a) Che i supermercati e gli altri esercizi di vendita di generi alimentari, di beni e
prodotti di prima necessità, i tabacchini e gli altri esercizi commerciali relativamente
alla vendita dei beni liberalizzati con il DPCM 10 aprile 2020, osservino il loro
normale orario di apertura e chiusura giornaliero, fermo restando la chiusura per
l’intera giornata della domenica;
b) Che tutti gli addetti degli esercizi commerciali avanti detti siano dotati di dispositivi di
sicurezza quali mascherine e guanti;
c) Che l’accesso ai detti esercizi commerciali sia contingentato, nel seguente modo:
Tabacchini: 1 per volta
Supermercati ed altri esercizi di vendita di generi alimentari e/o beni e
prodotti di prima necessità:
fino a 100 mq: 2 per volta
da 101 a 300 mq: 3 per volta;
da 301 mq. in poi: 10 per volta.
d) Ogni altra disposizione precedentemente adottata, non compatibile con il presente
provvedimento è da ritenersi abrogata e/o rettificata.
INFORMA
Che il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionato ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 al quale
integralmente si rinvia.
Che, ai sensi del punto 5 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della
Campania n. 23 del 25 marzo 2020, prorogata con l’ordinanza regionale n. 32 del
12/04/2020, la trasgressione al divieto di uscire dall’abitazione, ovvero residenza, domicilio
o dimora nella quale ci si trovi, salvo che trattasi di spostamenti temporanei ed individuali,
motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni
di necessità o motivi di salute, comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio cui
si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di
prevenzione dell’ASL ai fini dell’eventuale disposizione della misura della permanenza
domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile
per ogni eventuale attività di sorveglianza.
Che alle attività commerciali che violano le disposizioni di cui alla presente ordinanza è
comminata la sospensione dell’attività e delle correlate sanzioni accessorie.
AVVISA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia comunicata:
ai titolari degli esercenti commerciali interessati e dei tabacchini siti sul territorio
comunale;
per opportuna conoscenza
nonché sia trasmessa:
All’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Napoli;
Alla Regione Campania
per opportuna conoscenza
e
Alla Stazione Carabinieri di Roccarainola;
Alla Stazione Carabinieri Forestale Campania di Roccarainola;
Al Comando Vigili Urbani di Roccarainola
per opportuna conoscenza e la necessaria vigilanza sulla sua osservanza.
Dalla Residenza municipale, lì 14/04/2020
Il Sindaco
Giuseppe Russo